Art. 18
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
In vigore dal 22 set 2010
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
1. In sede di esecuzione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, ove siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, nonché dal regolamento (CE) n. 1073/1999.
2. Per le azioni dell’Unione finanziate a norma del presente regolamento, per «irregolarità» ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 s’intende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione o inadempienza di un obbligo contrattuale derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione attraverso una spesa indebita.
3. Gli accordi stipulati a norma dal presente regolamento, compresi gli accordi conclusi con i paesi terzi partecipanti e le organizzazioni internazionali, contemplano un’ispezione ed un controllo finanziario da parte della Commissione o di qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, nonché revisioni contabili della Corte dei conti, eventualmente anche in loco.
Storico versioni
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