Art. 10
Esercizio della delega
In vigore dal 22 set 2010
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati di cui all’, paragrafo 2, è conferito alla Commissione sino al 31 dicembre 2013.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli .
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