Art. 4

Disposizioni organizzative

In vigore dal 22 set 2010
Disposizioni organizzative 1.   La Commissione garantisce il coordinamento del programma GMES con le attività a livello nazionale, dell’Unione e internazionale, tra cui figura il GEOSS. L’esecuzione e il funzionamento del GMES sono basati su partenariati tra l’Unione e gli Stati membri, nel rispetto delle loro regole e procedure rispettive. I contributi volontari degli Stati membri e le sinergie potenziali con le pertinenti iniziative prese a livello nazionale, dell’Unione e internazionale sono coordinati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 5. 2.   La Commissione gestisce i fondi destinati alle attività nel quadro del presente regolamento in conformità del regolamento finanziario e secondo la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 4. Essa garantisce la complementarità e la coerenza del programma GMES con le altre politiche, iniziative e gli altri strumenti dell’Unione pertinenti, in relazione, in particolare, all’ambiente, alla sicurezza, alla competitività e all’innovazione, alla coesione, alla ricerca (in particolare alle attività del settimo programma quadro legate al GMES, fatta salva la decisione n. 1982/2006/CE), i trasporti e la concorrenza, la cooperazione internazionale, i programmi europei del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS), la protezione dei dati personali e dei diritti di proprietà intellettuale esistenti, la direttiva 2007/2/CE, il sistema comune di informazioni ambientali (SEIS) e le attività dell’Unione nel settore della risposta alle emergenze. 3.   Poiché il GMES è un programma pilotato dagli utenti la Commissione garantisce che le specifiche dei servizi corrispondano alle esigenze degli utenti. A tal fine, la Commissione istituisce un meccanismo trasparente affinché gli utenti siano regolarmente coinvolti e consultati in modo da consentire di individuare i requisiti dei medesimi a livello dell’Unione e nazionale. La Commissione assicura il coordinamento con gli utenti pertinenti del settore pubblico degli Stati membri, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali. La Commissione stabilisce in modo indipendente, previa consultazione del forum degli utenti, i requisiti relativi ai dati per i servizi. 4.   Il coordinamento tecnico e la realizzazione della componente spaziale del GMES sono delegati all’ESA, che ricorre, se del caso, all’Organizzazione europea per l’esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT). 5.   La Commissione affida, se del caso, il coordinamento dell’esecuzione tecnica dei servizi GMES a organismi dell’Unione od organizzazioni intergovernative competenti.
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