Art. 6

In vigore dal 1 giu 2010
1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 18:00 di ogni giorno lavorativo, le seguenti informazioni: a) i quantitativi, ripartiti per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all’esportazione e per codice di destinazione, per i quali sono stati chiesti lo stesso giorno titoli: i) di cui all’, paragrafo 2, lettere b), ii), del regolamento (CE) n. 376/2008, ad eccezione di quelli previsti agli articoli 15 e 29 del regolamento (CE) n. 1187/2009; ii) di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1187/2009; b) se del caso, la mancanza di domande quel giorno tranne i casi in cui non sia stata fissata una restituzione oppure sia stato fissato un tasso di restituzione nullo per uno dei prodotti di cui all’allegato I, parte 9, del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (9); c) i quantitativi, ripartiti per domanda, per codice dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all’esportazione e per codice di destinazione, per i quali sono stati chiesti lo stesso giorno titoli provvisori di cui all’ del regolamento (CE) n. 1187/2009, indicando: i) la data limite per la presentazione delle offerte, con copia del documento che conferma il bando di gara per i quantitativi richiesti; ii) il quantitativo di prodotti su cui verte il bando di gara; d) i quantitativi, ripartiti per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all’esportazione e per codice di destinazione, per i quali sono stati definitivamente rilasciati oppure annullati il giorno stesso titoli provvisori di cui all’ del regolamento (CE) n. 1187/2009, nonché la data del titolo provvisorio e il quantitativo coperto da quest’ultimo; e) se del caso, il quantitativo rivisto di prodotti su cui verte il bando di gara, di cui alla lettera c) del presente paragrafo; f) i quantitativi, ripartiti per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni alle esportazioni, per i quali sono stati rilasciati titoli con restituzione ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1187/2009. 2.   Per quanto riguarda la comunicazione di cui al paragrafo 1, lettere c), i), allorché più domande sono state presentate nell’ambito dello stesso bando di gara, una sola comunicazione per Stato membro è sufficiente.
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