Art. 5

In vigore dal 1 giu 2010
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo per l’anno precedente, distribuiti per codice della NC, i dati riportati in appresso, relativi ai titoli d’importazione rilasciati su presentazione di un certificato IMA 1, conformemente al titolo 2, capo III, sezione 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, precisando i numeri dei certificati IMA 1: a) il quantitativo di prodotti per il quale il certificato è stato rilasciato e la data di rilascio dei titoli d’importazione; b) il quantitativo di prodotti per il quale la cauzione è stata svincolata. Le comunicazioni debbono includere le diciture «senza oggetto».
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