Art. 2
In vigore dal 1 giu 2010
1. Al più tardi ogni mercoledì alle ore 12 (ora di Bruxelles), e per quanto riguarda i prezzi franco fabbrica registrati nel corso della settimana precedente per i prodotti elencati nell’allegato I.A, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
i prezzi per i prodotti di cui ai punti 1–6, allorché la produzione nazionale rappresenta l’1 % o più della produzione dell’Unione europea;
b)
i prezzi per i formaggi che rappresentano il 4 % o più della produzione nazionale globale di formaggio.
La produzione nazionale e la produzione dell’Unione europea di burro di cui ai punti 4 e 5 dell’allegato I.A da prendere in considerazione ai fini del primo comma, lettera a), è la produzione globale dei due prodotti di cui ai punti sopra menzionati.
2. Al più tardi il giorno 10 di ogni mese, e per quanto riguarda i prezzi franco fabbrica registrati nel corso del mese precedente per i prodotti elencati nell’allegato I.B, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
i prezzi per ogni prodotto, diverso dai formaggi, allorché la produzione nazionale rappresenta il 2 % o più della produzione dell’Unione europea;
b)
i prezzi per tipo di formaggio diverso da quelli di cui al paragrafo 1, lettera b), che rappresenta l’8 % o più della produzione nazionale globale.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena possibile e comunque al più tardi entro la fine del mese:
a)
il prezzo del latte crudo, a tenore reale di materie grasse e proteine, corrisposto ai produttori di latte sul loro territorio per le consegne effettuate nel corso del mese precedente;
b)
il prezzo stimato per le consegne effettuate durante il mese in corso, se è disponibile.
4. Ai fini del presente articolo, per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo al quale il prodotto viene acquistato dall’impresa, in esenzione da imposte (IVA) e da altri costi (trasporto, carico, manutenzione, immagazzinamento, pallet, assicurazione, ecc.). Il prezzo corrisponde alle vendite che sono state fatturate durante il periodo di riferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:479:oj#art-2