Art. 3
In vigore dal 1 giu 2010
1. I prezzi comunicati ai sensi dell’ sono espressi in media ponderata, in valuta nazionale per 100 kg.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le informazioni comunicate sui prezzi siano rappresentative, esatte e complete. A tal fine, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 15 agosto 2010, una relazione sulla base del modello figurante all’allegato II. Una nuova relazione viene presentata ogni qual volta un elemento della precedente relazione deve essere aggiornato.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che gli operatori economici interessati trasmettano loro le informazioni richieste entro i termini stabiliti.
4. Entro il 15 agosto 2010, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in base ai modelli figuranti agli allegati I.A e I.B, le informazioni seguenti:
a)
allorché un prezzo da comunicare corrisponde ad un prodotto commercializzato da meno di tre produttori in uno Stato membro, il termine «confidenziale» compare nella colonna «osservazioni» degli allegati I.A e I.B. Tali informazioni sono considerate confidenziali e vengono utilizzate soltanto a fini di aggregazione dei dati;
b)
per quanto riguarda i formaggi, l’unità di imballaggio rappresentativa a cui corrisponde il prezzo comunicato;
c)
per i prodotti diversi dai formaggi, allorché un prezzo corrisponde ad un’unità di imballaggio del prodotto diversa da quella indicata nella colonna «unità di imballaggio rappresentativa», l’unità di imballaggio effettiva del prodotto per il quale il prezzo è comunicato viene indicata nella colonna «osservazioni» degli allegati I.A e I.B.
Gli Stati membri informano la Commissione ogni qual volta uno degli elementi di cui al primo comma, lettere a), b) e c) deve essere aggiornato.
Storico versioni
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