Art. 7

In vigore dal 1 giu 2010
1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il sedicesimo giorno di ogni mese per il mese precedente: a) i quantitativi, ripartiti per codice di nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all’esportazione, per i quali le domande di titoli sono state annullate a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009; b) i quantitativi non utilizzati su titoli scaduti e restituiti nel corso del mese precedente e che sono stati rilasciati a partire dal 1o luglio della campagna GATT in corso, ripartiti per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all’esportazione; c) i quantitativi di prodotti lattiero-caseari, ripartiti per codice della NC e per codice del paese di origine, che non si trovano in una delle situazioni descritte all’articolo 28, paragrafo 2, del trattato, importati al fine di essere utilizzati per la fabbricazione dei prodotti del codice NC 0406 30 , conformemente all’articolo 12, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (10), e per i quali sia stata concessa l’autorizzazione prevista all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1187/2009; d) i quantitativi ripartiti per codice della NC, per i quali sono stati rilasciati titoli senza domanda di restituzione conformemente all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1187/2009. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre, i quantitativi ripartiti per codice della NC per i quali sono stati rilasciati titoli per l’anno contingentale successivo, ai sensi dell’articolo 25 del regolamento CE) n. 1187/2009.
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