Art. 8

In vigore dal 1 giu 2010
1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le comunicazioni previste dal presente regolamento per via elettronica secondo i metodi messi a loro disposizione dalla Commissione. 2.   La forma ed il contenuto delle comunicazioni vengono definiti in base a modelli oppure a metodi messi a disposizione delle autorità competenti dalla Commissione. Tali modelli e metodi vengono adattati ed aggiornati dopo averne informato il comitato di cui all’articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed eventualmente le autorità competenti interessate.
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