Art. 1

In vigore dal 1 giu 2010
1.   Per quanto riguarda gli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell’alimentazione degli animali, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il ventesimo giorno di ogni mese per il mese precedente, le seguenti informazioni: a) i quantitativi di latte scremato usati per la fabbricazione di mangimi composti per i quali nel corso del mese preso in considerazione sono stati chiesti degli aiuti; b) i quantitativi di latte scremato in polvere denaturato per i quali nel corso del mese preso in considerazione sono stati chiesti degli aiuti; c) i quantitativi di latte scremato in polvere usati per la fabbricazione di mangimi composti per i quali nel corso del mese preso in considerazione sono stati chiesti degli aiuti. 2.   Per quanto riguarda gli aiuti concessi a norma dell’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1234/2007 per il latte trasformato in caseina e caseinati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il ventesimo giorno di ogni mese, i quantitativi di latte scremato per i quali nel corso del mese precedente è stato chiesto un aiuto. Tali quantitativi sono ripartiti in base alla qualità della caseina o dei caseinati prodotti.
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