Art. 1
In vigore dal 1 giu 2010
1. Per quanto riguarda gli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell’alimentazione degli animali, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il ventesimo giorno di ogni mese per il mese precedente, le seguenti informazioni:
a)
i quantitativi di latte scremato usati per la fabbricazione di mangimi composti per i quali nel corso del mese preso in considerazione sono stati chiesti degli aiuti;
b)
i quantitativi di latte scremato in polvere denaturato per i quali nel corso del mese preso in considerazione sono stati chiesti degli aiuti;
c)
i quantitativi di latte scremato in polvere usati per la fabbricazione di mangimi composti per i quali nel corso del mese preso in considerazione sono stati chiesti degli aiuti.
2. Per quanto riguarda gli aiuti concessi a norma dell’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1234/2007 per il latte trasformato in caseina e caseinati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il ventesimo giorno di ogni mese, i quantitativi di latte scremato per i quali nel corso del mese precedente è stato chiesto un aiuto. Tali quantitativi sono ripartiti in base alla qualità della caseina o dei caseinati prodotti.
Storico versioni
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