Art. 7
In vigore dal 19 mar 2010
1. Sulla base delle offerte comunicate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007, di fissare una restituzione massima all'esportazione o, eventualmente, una tassa minima all'esportazione, ovvero di non dar seguito alla gara.
2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.
Ove venga fissata una tassa minima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o superiore a detta tassa minima.
3. Intervenuta la decisione della Commissione, l'ufficio competente dello Stato membro interessato comunica per iscritto a tutti i concorrenti il risultato della loro partecipazione alla gara.
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