Art. 8
In vigore dal 19 mar 2010
1. Il titolo di esportazione viene rilasciato all'aggiudicatario, per i quantitativi che gli sono attribuiti, previa ricezione della domanda di titolo di esportazione da parte dell'ufficio competente dello Stato membro.
2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nell'apposita casella, l'indicazione delle destinazioni designate nel regolamento relativo alla gara. Il titolo obbliga l'aggiudicatario ad esportare verso tali destinazioni.
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