Art. 5

In vigore dal 19 mar 2010
1.   Gli interessati partecipano alla gara presentando l'offerta scritta presso l'ufficio competente dello Stato membro interessato, oppure inviando la loro offerta a detto ufficio tramite qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta. 2.   L'offerta indica: a) gli estremi della gara; b) il nome e l'indirizzo del concorrente; c) la natura e la quantità del prodotto da esportare; d) l'importo per tonnellata della restituzione all'esportazione o, secondo i casi, della tassa all'esportazione, espresso in euro. 3.   L'offerta è valida soltanto se: a) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, è stata fornita la prova che il concorrente ha costituito la cauzione di gara; b) è accompagnata dall'impegno scritto a presentare, per i quantitativi aggiudicati e nei due giorni successivi al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento, una domanda di titolo di esportazione oppure, eventualmente, una domanda di titolo d'esportazione con fissazione anticipata di una tassa all'esportazione pari all'importo dell'offerta presentata; c) non contiene clausole diverse da quelle del bando di gara. 4.   L'offerta presentata è irrevocabile.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2010/234 — Testo vigente | Portale Normativo