Art. 6
In vigore dal 19 mar 2010
Lo spoglio delle offerte viene eseguito a porte chiuse dagli uffici competenti degli Stati membri. Le persone ammesse a partecipare allo spoglio sono tenute a mantenere il segreto.
Le offerte vengono immediatamente comunicate alla Commissione in forma anonima.
Storico versioni
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