Art. 2
In vigore dal 19 mar 2010
Le disposizioni dell'articolo 166, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applicano, in tutto o in parte a tutti i prodotti elencati all'allegato I, parte I, lettere c) e d) del medesimo, nonché ai prodotti di cui all'allegato I, parte I, del medesimo, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato XX, parte I del medesimo.
Le disposizioni dell'articolo 164, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applicano nel settore dei cereali nonché dei prodotti esportati sotto forma di merci elencate all'allegato XX.
Storico versioni
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