Art. 1
In vigore dal 19 mar 2010
Per i prodotti di cui all'allegato I, parte I, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni all'esportazione, le tasse all'esportazione di cui all', lettera a), del presente regolamento, nonché gli importi correttivi di cui all'articolo 164, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a)
i prezzi praticati sui mercati rappresentativi dell'Unione e il loro andamento, nonché le quotazioni registrate sui mercati dei paesi terzi;
b)
le spese di commercializzazione e di trasporto più vantaggiose, dai mercati rappresentativi dell'Unione ai porti o altri luoghi di esportazione, nonché le spese di inoltro sul mercato mondiale;
c)
per i prodotti trasformati, il quantitativo di cereali necessario per la loro fabbricazione;
d)
le possibilità e le condizioni di vendita dei prodotti sul mercato mondiale;
e)
l'interesse di evitare turbative sul mercato dell'Unione;
f)
l'aspetto economico delle esportazioni previste;
g)
le restrizioni quantitative e di bilancio derivanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 218 del trattato.
Storico versioni
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