Art. 4
In vigore dal 19 mar 2010
1. Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato I, parte I, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché le tasse all'esportazione previste dall', lettera a), del presente regolamento possono essere fissate mediante gara.
Le modalità della gara devono garantire la parità di accesso a tutte le persone stabilite nell'Unione.
La gara concerne l'importo della restituzione all'esportazione o della tassa all'esportazione.
2. La decisione di indire una gara è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. L'indizione della gara è accompagnata dalla pubblicazione di un bando di gara redatto dalla Commissione e contenente, tra l'altro, le date in cui possono essere presentate le offerte e gli uffici competenti degli Stati membri a cui devono essere indirizzate.
4. La decisione con cui viene indetta la gara e il bando relativo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tra la pubblicazione del bando e la prima data fissata per la presentazione delle offerte deve intercorrere un intervallo di almeno cinque giorni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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