Art. 12
In vigore dal 19 mar 2010
In deroga alle disposizioni dell' del regolamento (CE) 612/2009, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di importazione non è richiesta per il pagamento della restituzione fissata nell'ambito di una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione per tutti i paesi terzi, purché l'operatore comprovi che un quantitativo di prodotti cerealicoli pari ad almeno 1 500 tonnellate ha lasciato il territorio doganale dell'Unione su una nave idonea alla navigazione marittima.
Tale prova è costituita mediante apposizione di una delle diciture di cui all’allegato III, certificata dall'autorità competente, sull'esemplare di controllo di cui all' del regolamento (CE) n. 612/2009, sulla dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 787 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (6) o sul documento nazionale attestante l'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione.
Storico versioni
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