Art. 14
In vigore dal 19 mar 2010
Quando sussistono, per uno o più prodotti, i presupposti di cui all'articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, possono essere adottate le seguenti misure:
a)
applicazione di una tassa all'esportazione ed eventuale fissazione di un importo correttivo. La tassa e l'importo correttivo possono essere differenziati secondo la destinazione;
b)
sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli di esportazione;
c)
reiezione totale o parziale delle domande pendenti di titoli di esportazione.
Tuttavia, non viene applicata alcuna tassa alle esportazioni di cereali o di prodotti cerealicoli effettuate per l'esecuzione di aiuti alimentari UE e nazionali previsti nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, nonché per l'esecuzione di altre azioni UE di fornitura gratuita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:234:oj#art-14