Art. 14

In vigore dal 19 mar 2010
Quando sussistono, per uno o più prodotti, i presupposti di cui all'articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, possono essere adottate le seguenti misure: a) applicazione di una tassa all'esportazione ed eventuale fissazione di un importo correttivo. La tassa e l'importo correttivo possono essere differenziati secondo la destinazione; b) sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli di esportazione; c) reiezione totale o parziale delle domande pendenti di titoli di esportazione. Tuttavia, non viene applicata alcuna tassa alle esportazioni di cereali o di prodotti cerealicoli effettuate per l'esecuzione di aiuti alimentari UE e nazionali previsti nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, nonché per l'esecuzione di altre azioni UE di fornitura gratuita.
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