Art. 16

In vigore dal 19 mar 2010
Le misure di cui all' sono adottate con la procedura di cui all'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tuttavia, in casi urgenti, tali misure possono essere adottate dalla Commissione.
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Art. 16 Regolamento (UE) 2010/234 — Testo vigente | Portale Normativo