Art. 11

Conformità o idoneità all’uso dei componenti

In vigore dal 26 gen 2010
Conformità o idoneità all’uso dei componenti Prima di rilasciare una dichiarazione CE di conformità o idoneità all’uso, di cui all’ del regolamento (CE) n. 552/2004, i fabbricanti dei componenti dei sistemi di cui all’, paragrafo 1, primo comma, del presente regolamento, o i loro rappresentanti autorizzati con sede nell’Unione, valutano la conformità o l’idoneità all’uso di tali componenti, conformemente ai requisiti stabiliti nell’allegato VIII.
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