Art. 5

Scambio di dati

In vigore dal 26 gen 2010
Scambio di dati 1.   Le parti di cui all’, paragrafo 2, provvedono affinché il trasferimento dei dati e delle informazioni aeronautiche di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, avvenga per mezzo di una connessione elettronica diretta. 2.   I fornitori di servizi di navigazione aerea assicurano che il trasferimento dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, avvenga nel rispetto dei requisiti relativi al formato per lo scambio dei dati, riportati nell’allegato II. 3.   Gli Stati membri possono escludere le NOTAM digitali dal formato per lo scambio dei dati di cui al paragrafo 2. 4.   I fornitori di servizi di informazione aeronautica garantiscono che tutti i dati aeronautici e le informazioni aeronautiche nell’ambito delle AIP (pubblicazioni di informazione aeronautica), le modifiche alle AIP e i supplementi alle AIP forniti da uno Stato membro siano messi a disposizione dell’utente successivo previsto, almeno: a) conformemente ai requisiti relativi alla pubblicazione specificati nelle norme dell’ICAO di cui all’allegato III, punti 4 e 8; b) in modo che il contenuto e il formato dei documenti siano direttamente leggibili su uno schermo di computer; e c) conformemente ai requisiti in materia di formato per lo scambio dei dati specificati nell’allegato II.
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