Art. 7
Coerenza, tempestività e prestazioni del personale
In vigore dal 26 gen 2010
Coerenza, tempestività e prestazioni del personale
1. Quando i dati aeronautici o le informazioni aeronautiche sono riprodotti nelle AIP di più Stati membri, il fornitore del servizio di informazione aeronautica responsabile per tali AIP mette in atto meccanismi volti a garantire che le informazioni riprodotte siano coerenti tra loro.
2. I fornitori di servizi di informazione aeronautica provvedono affinché gli elementi di dati aeronautici e informazioni aeronautiche pubblicati nelle rispettive AIP dello Stato membro siano appositamente contrassegnati qualora non rispettino i requisiti relativi alla qualità dei dati previsti dal presente regolamento.
3. I fornitori di servizi di informazione aeronautica provvedono affinché siano resi disponibili al pubblico i cicli di aggiornamento più recenti applicabili alle modifiche delle AIP e ai supplementi delle AIP.
4. Le parti di cui all’, paragrafo 2, provvedono affinché il personale responsabile delle attività relative alla fornitura dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche sia a conoscenza dei seguenti elementi e che li applichi:
a)
i requisiti applicabili alle modifiche delle AIP, ai supplementi alle AIP e alle NOTAM, stabiliti dalle norme dell’ICAO di cui all’allegato III, punti 5, 6 e 7;
b)
i cicli di aggiornamento applicabili alla pubblicazione di modifiche e supplementi delle AIP, specificati alla lettera a) del presente paragrafo per gli ambiti per i quali forniscono dati aeronautici o informazioni aeronautiche.
5. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 2096/2005, le parti di cui all’, paragrafo 2, assicurano inoltre che il personale responsabile delle attività relative alla fornitura di dati aeronautici o informazioni aeronautiche sia adeguatamente formato, competente e autorizzato a svolgere le mansioni richieste.
Storico versioni
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