Art. 8

Requisiti relativi a strumenti e software

In vigore dal 26 gen 2010
Requisiti relativi a strumenti e software Le parti di cui all’, paragrafo 2, provvedono affinché tutti gli strumenti e i software utilizzati a supporto della creazione, produzione, stoccaggio, manipolazione, trattamento e trasferimento dei dati aeronautici e/o delle informazioni aeronautiche rispondano ai requisiti specificati nell’allegato V.
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