Art. 6

Qualità dei dati

In vigore dal 26 gen 2010
Qualità dei dati 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di servizi di navigazione aerea si conformino ai requisiti relativi alla qualità dei dati specificati nell’allegato IV, parte A. 2.   Quando forniscono dati aeronautici e/o informazioni aeronautiche, le parti di cui all’, paragrafo 2, rispettano i requisiti in materia di prova di cui all’allegato IV, parte B. 3.   Quando si scambiano dati aeronautici e/o informazioni aeronautiche, le parti di cui all’, paragrafo 2, definiscono condizioni formali conformi ai requisiti di cui all’allegato IV, parte C. 4.   Quando agiscono come creatori di dati, le parti di cui all’, paragrafo 2, rispettano i requisiti relativi alla creazione dei dati specificati nell’allegato IV, parte D. 5.   I fornitori di servizi di informazione aeronautica provvedono affinché i dati aeronautici e le informazioni aeronautiche fornite da creatori di dati diversi da quelli indicati all’, paragrafo 2, siano messi a disposizione dell’utente successivo previsto con una qualità tale da essere idonei all’uso previsto. 6.   Quando agiscono in veste di soggetto responsabile della richiesta ufficiale di un’attività di creazione di dati, le parti di cui all’, paragrafo 2, garantiscono che: a) i dati siano creati, modificati o eliminati nel rispetto delle relative istruzioni; b) fatto salvo l’allegato IV, parte C, le istruzioni relative alla creazione dei dati contengono almeno: i) una descrizione non ambigua dei dati che devono essere creati, modificati o eliminati; ii) la conferma del soggetto a cui i dati devono essere forniti; iii) la data e l’ora in cui i dati devono essere forniti; iv) il formato che il creatore dei dati è tenuto a utilizzare per la relazione sulla creazione dei dati. 7.   Le parti di cui all’, paragrafo 2, si conformano ai requisiti relativi al trattamento dei dati di cui all’allegato IV, parte E. 8.   Le parti di cui all’, paragrafo 2, provvedono affinché i meccanismi di comunicazione, notifica e rettifica degli errori siano istituiti e applicati secondo i requisiti di cui all’allegato IV, parte F.
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Qualità dei dati (Art. 6 Regolamento (UE) 2010/73) — Testo vigente | Portale Normativo