Art. 2

Campo d’applicazione

In vigore dal 26 gen 2010
Campo d’applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai sistemi dell’European air traffic management network (di seguito «EATMN»), ai relativi componenti e alle procedure associate utilizzati nella creazione, produzione, manipolazione, trattamento, trasferimento e distribuzione di dati aeronautici e di informazioni aeronautiche. Il presente regolamento si applica ai seguenti dati aeronautici e informazioni aeronautiche: a) il pacchetto integrato di informazioni aeronautiche (di seguito «IAIP») di cui all’, punto 7, messo a disposizione dagli Stati membri, ad eccezione delle circolari di informazione aeronautica; b) i dati elettronici riguardanti gli ostacoli, o loro elementi, qualora messi a disposizione dagli Stati membri; c) i dati elettronici riguardanti il terreno, o loro elementi, qualora messi a disposizione dagli Stati membri; d) i dati di mappatura degli aerodromi, qualora messi a disposizione dagli Stati membri. 2.   Il presente regolamento si applica alle parti seguenti: a) fornitori di servizi di navigazione aerea; b) operatori di aerodromi ed eliporti per cui sono state pubblicate procedure IFR o VFR-speciali nelle pubblicazioni nazionali di informazione aeronautica; c) soggetti pubblici o privati che forniscono, ai fini del presente regolamento: i) servizi per la creazione e la fornitura di dati di rilevamento; ii) servizi di progettazione di procedure; iii) dati elettronici riguardanti il terreno; iv) dati elettronici riguardanti gli ostacoli. 3.   Il presente regolamento si applica fino al punto in cui il fornitore di servizi di informazione aeronautica ha messo a disposizione dell’utente successivo previsto i dati aeronautici e/o le informazioni aeronautiche. In caso di distribuzione con mezzi fisici, il presente regolamento si applica fino al punto dopo il quale i dati aeronautici e/o le informazioni aeronautiche sono stati messi a disposizione dell’organismo responsabile di fornire il servizio di distribuzione fisica. In caso di distribuzione automatica mediante l’uso di una connessione elettronica diretta fra il fornitore di servizi di informazione aeronautica e il soggetto che riceve i dati aeronautici e/o le informazioni aeronautiche il presente regolamento si applica: a) fino al punto in cui l’utente successivo previsto accede ai dati aeronautici e/o alle informazioni aeronautiche detenuti dal fornitore di servizi di informazione aeronautica e li estrae; oppure b) fino al punto in cui i dati aeronautici e/o le informazioni aeronautiche sono immessi dal fornitore di servizi di informazione aeronautica nel sistema dell’utente successivo previsto.
Storico versioni

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