Art. 3

Definizioni

In vigore dal 26 gen 2010
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 549/2004. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 1) «dati aeronautici», una rappresentazione dei fatti, dei concetti o delle istruzioni aeronautiche, adeguata ai fini della loro comunicazione, interpretazione o trattamento in modo formalizzato; 2) «informazioni aeronautiche», informazioni derivanti dall’assemblaggio, dall’analisi e dalla formattazione dei dati aeronautici; 3) «qualità dei dati», il grado o livello di confidenza che i dati forniti rispondano ai requisiti dell’utente in termini di accuratezza, risoluzione e integrità; 4) «accuratezza», il grado di conformità del valore stimato o misurato rispetto al valore reale; 5) «risoluzione», il numero di unità o cifre con il quale viene espresso e utilizzato un valore misurato o calcolato; 6) «integrità», il livello di certezza che un elemento di dati e il suo valore non siano smarriti o alterati dal momento della creazione del dato o della sua modifica autorizzata; 7) «pacchetto integrato di informazioni aeronautiche» (di seguito «IAIP»): un pacchetto costituito dai seguenti elementi: a) pubblicazioni di informazione aeronautica (di seguito «AIP»), comprese le modifiche; b) supplementi alle AIP; c) la NOTAM di cui al punto 17 e i bollettini con le informazioni pre-volo (PIB); d) circolari di informazione aeronautica; e e) liste di controllo ed elenchi di NOTAM valide; 8) «dati relativi agli ostacoli», i dati relativi a tutti gli oggetti fissi (provvisori o permanenti) e mobili, o loro parti, situati in un’area destinata al movimento dell’aeromobile sulla superficie o che si estendono al di sopra di una superficie definita destinata a proteggere l’aeromobile in volo; 9) «dati relativi al terreno», dati relativi alle caratteristiche naturali della superficie terrestre come montagne, colline, crinali, valli, corpi idrici, nevi e ghiacciai perenni, ad esclusione degli ostacoli; 10) «dati di mappatura degli aerodromi», informazioni che descrivono le caratteristiche standardizzate degli aerodromi per un’area definita, compresi i dati geospaziali e i metadati; 11) «dati di rilevamento», dati geospaziali determinati tramite misurazione o rilevamento; 12) «progettazione di procedure», la combinazione di dati aeronautici con specifiche istruzioni di volo per definire le procedure di arrivo e/o partenza per gli strumenti che garantiscono adeguati standard di sicurezza di volo; 13) «fornitore di servizi di informazione aeronautica», l’organismo responsabile di fornire un servizio di informazione aeronautica, certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione (3); 14) «utente successivo previsto», il soggetto che riceve le informazioni aeronautiche dal fornitore di servizi di informazione aeronautica; 15) «connessione elettronica diretta», un collegamento digitale tra i sistemi informatici che consente il trasferimento dei dati senza intervento manuale; 16) «elemento di dati», il singolo attributo di una serie completa di dati, cui è assegnato un valore che ne definisce lo stato attuale; 17) «NOTAM», una notifica distribuita tramite mezzi di telecomunicazione, contenente informazioni relative all’istituzione, alla condizione o alla modifica di strutture, servizi, procedure o pericoli aeronautici, la cui conoscenza tempestiva è essenziale per il personale coinvolto nelle operazioni di volo; 18) «NOTAM digitale», una serie di dati contenente le informazioni incluse in una NOTAM in un formato strutturato che può essere perfettamente interpretato da un sistema informatico automatizzato senza intervento umano; 19) «creatore di dati», soggetto responsabile della creazione dei dati; 20) «creazione dei dati», la creazione di un nuovo elemento di dati con il relativo valore, la modifica del valore di un elemento di dati esistente o la cancellazione di un elemento di dati esistente; 21) «periodo di validità», il periodo compreso tra la data e l’ora di pubblicazione dell’informazione aeronautica e la data e l’ora in cui l’informazione cessa di essere valida; 22) «convalida dei dati», la procedura volta a garantire che i dati rispondano ai requisiti stabiliti per l’applicazione specifica o l’uso previsto; 23) «verifica dei dati», la valutazione dell’esito del trattamento di dati aeronautici, volta a garantirne correttezza e coerenza rispetto ai dati inseriti e agli standard, alle norme e alle convenzioni applicabili in materia di dati utilizzati in detto trattamento; 24) «dati critici», dati il cui livello di integrità è definito all’allegato 15, capo 3, sezione 3.2, punto 3.2.8, lettera a), della convenzione di Chicago; 25) «dati essenziali», dati il cui livello di integrità è definito all’allegato 15, capo 3, sezione 3.2, punto 3.2.8, lettera b), della convenzione di Chicago.
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