Art. 10
Requisiti di gestione
In vigore dal 26 gen 2010
Requisiti di gestione
1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 2096/2005, le parti di cui all’, paragrafo 2, istituiscono e mantengono un sistema di gestione della qualità relativo alle attività legate alla fornitura di dati aeronautici e informazioni aeronautiche, conformemente ai requisiti dell’allegato VII, parte A.
2. Le parti di cui all’, paragrafo 2, provvedono affinché il sistema di gestione della qualità di cui al paragrafo 1 del presente articolo definisca procedure che consentano di raggiungere gli obiettivi di gestione della sicurezza definiti nell’allegato VII, parte B, e gli obiettivi di gestione della protezione definiti nell’allegato VII, parte C.
3. Le parti di cui all’, paragrafo 2, provvedono affinché qualsiasi modifica dei sistemi esistenti di cui all’, paragrafo 1, primo comma, ovvero l’introduzione di nuovi sistemi, siano precedute da una valutazione della sicurezza che comprenda l’individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi, eseguita dalle parti interessate.
4. Nel corso della valutazione della sicurezza, i requisiti di cui all’, paragrafo 3, agli allegati I e II e alla parte A, punti 1 e 2, dell’allegato IV devono essere considerati requisiti relativi alla sicurezza e devono essere considerati criteri minimi.
Storico versioni
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