Art. 12
Verifica dei sistemi
In vigore dal 26 gen 2010
Verifica dei sistemi
1. I fornitori di servizi di navigazione aerea che possono dimostrare, o che hanno dimostrato, di rispettare le condizioni di cui all’allegato IX effettuano una verifica dei sistemi di cui all’, paragrafo 1, primo comma, conformemente ai requisiti di cui all’allegato X, parte A.
2. I fornitori di servizi di navigazione aerea che non possono dimostrare di rispettare le condizioni fissate nell’allegato IX affidano in appalto a un organismo notificato la verifica dei sistemi di cui all’, paragrafo 1, primo comma. Tale verifica è effettuata in conformità ai requisiti di cui all’allegato X, parte B.
Storico versioni
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