Art. 13
Requisiti supplementari
In vigore dal 26 gen 2010
Requisiti supplementari
Le parti di cui all’, paragrafo 2, lettere b) e c):
a)
assicurano che il personale incaricato della creazione, produzione, stoccaggio, manipolazione, trattamento, trasferimento e distribuzione di dati aeronautici e informazioni aeronautiche riceva il necessario nulla osta di sicurezza;
b)
provvedono affinché il personale incaricato della fornitura dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche sia debitamente informato in merito ai requisiti stabiliti dal presente regolamento;
c)
elaborano e mantengono manuali operativi contenenti le istruzioni e le informazioni necessarie per consentire al personale incaricato della fornitura dei dati o delle informazioni aeronautiche di applicare il presente regolamento;
d)
provvedono affinché i manuali di cui alla lettera c) siano accessibili e continuamente aggiornati e affinché il loro aggiornamento e la loro diffusione siano oggetto di un’adeguata gestione della qualità e della configurazione della documentazione;
e)
provvedono affinché i metodi di lavoro e le procedure operative siano conformi al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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