Art. 14

Disposizioni transitorie

In vigore dal 26 gen 2010
Disposizioni transitorie 1.   Gli Stati membri che, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, hanno notificato all’ICAO una differenza rilevante ai sensi dell’articolo 38 della convenzione di Chicago possono mantenere le loro disposizioni nazionali relative agli aspetti definiti nell’allegato XI del presente regolamento fino al 30 giugno 2014. 2.   I dati aeronautici e le informazioni aeronautiche già pubblicati al 1o luglio 2013 e non sottoposti a modifica sono resi conformi al presente regolamento entro e non più tardi del 30 giugno 2017.
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