Art. 9
Protezione dei dati
In vigore dal 26 gen 2010
Protezione dei dati
1. Le parti di cui all’, paragrafo 2, provvedono affinché i dati aeronautici e le informazioni aeronautiche siano protetti conformemente ai requisiti specificati nell’allegato VI.
2. Le parti di cui all’, paragrafo 2, provvedono affinché venga mantenuta la tracciabilità di ogni elemento di dati per tutta la durata della sua validità e per almeno 5 anni dopo il termine della validità, oppure fino a 5 anni dopo il termine della validità di qualsiasi elemento di dati calcolato o derivato a partire dall’elemento di dati originario.
Storico versioni
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