Art. 122

Abrogazioni

In vigore dal 20 nov 2009
Abrogazioni 1.   È abrogato il regolamento (CEE) n. 2847/93, ad eccezione degli che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore delle modalità d’applicazione degli del presente regolamento e dell’, dell’, paragrafo 5, e degli che sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2011. 2.   È abrogato il regolamento (CE) n. 1627/94 con effetto dalla data di entrata in vigore delle modalità d’applicazione dell’ del presente regolamento. 3.   Il regolamento (CE) n. 1966/2006 sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2011.
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Abrogazioni (Art. 122 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo