Art. 46

Richieste di misure di esecuzione

In vigore dal 22 ott 2009
Richieste di misure di esecuzione 1.   Su richiesta dello Stato membro richiedente o della Commissione, lo Stato membro interpellato, sulla base degli elementi di prova di cui all’, adotta senza indugio tutte le misure di esecuzione necessarie per porre fine, nel suo territorio o nelle acque marittime soggette alla sua sovranità o giurisdizione, ad eventuali attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008. 2.   Lo Stato membro interpellato può consultare lo Stato membro richiedente e la Commissione allorché adotta le misure di esecuzione di cui al paragrafo 1. 3.   Lo Stato membro interpellato informa gli altri Stati membri interessati e la Commissione, per il tramite dell’autorità unica di cui all’, in merito alle misure adottate e ai relativi effetti.
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