Art. 44

Trasmissione delle richieste e risposte alle medesime

In vigore dal 22 ott 2009
Trasmissione delle richieste e risposte alle medesime 1.   Le richieste sono esclusivamente trasmesse dall’autorità unica dello Stato membro richiedente o dalla Commissione all’autorità unica dello Stato membro interpellato. Tutte le risposte a una richiesta sono comunicate secondo le stesse modalità. 2.   Le richieste di reciproca assistenza e le relative risposte sono effettuate in forma scritta. 3.   Le lingue utilizzate per le richieste e per la trasmissione delle informazioni sono concordate dalle autorità uniche prima dell’inoltro delle richieste. In caso di mancato accordo, le richieste sono comunicate nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro richiedente e le risposte nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro interpellato.
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Trasmissione delle richieste e risposte alle medesime (Art. 44 Regolamento (UE) 2009/1010) — Testo vigente | Portale Normativo