Art. 44
Trasmissione delle richieste e risposte alle medesime
In vigore dal 22 ott 2009
Trasmissione delle richieste e risposte alle medesime
1. Le richieste sono esclusivamente trasmesse dall’autorità unica dello Stato membro richiedente o dalla Commissione all’autorità unica dello Stato membro interpellato. Tutte le risposte a una richiesta sono comunicate secondo le stesse modalità.
2. Le richieste di reciproca assistenza e le relative risposte sono effettuate in forma scritta.
3. Le lingue utilizzate per le richieste e per la trasmissione delle informazioni sono concordate dalle autorità uniche prima dell’inoltro delle richieste. In caso di mancato accordo, le richieste sono comunicate nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro richiedente e le risposte nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro interpellato.
Storico versioni
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