Art. 42
Definizioni
In vigore dal 22 ott 2009
Definizioni
Ai fini del presente titolo, per «richiesta di assistenza» si intende una richiesta, trasmessa da uno Stato membro a un altro Stato membro, di:
a)
informazioni;
b)
misure di esecuzione; oppure
c)
notifica amministrativa.
Storico versioni
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