Art. 41
Informazioni senza richiesta preventiva
In vigore dal 22 ott 2009
Informazioni senza richiesta preventiva
1. Se uno Stato membro viene a conoscenza di possibili attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 o ha ragionevoli motivi per sospettare che tali attività o infrazioni possano verificarsi, esso ne informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione. Tale comunicazione è corredata di tutte le informazioni necessarie ed è effettuata per il tramite dell’autorità unica di cui all’.
2. Se uno Stato membro adotta misure di esecuzione in relazione a un’attività di pesca INN o a un’infrazione di cui al paragrafo 1, esso ne informa gli altri Stati membri interessati e la Commissione per il tramite dell’autorità unica di cui all’.
3. Tutte le comunicazioni ai sensi del presente articolo sono effettuate per iscritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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