Art. 39
Autorità unica
In vigore dal 22 ott 2009
Autorità unica
1. Ciascuno Stato membro designa un ufficio unico di collegamento responsabile dell’applicazione del presente titolo.
2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità dell’ufficio unico di collegamento e mantiene aggiornata tale informazione.
3. La Commissione pubblica e aggiorna l’elenco degli uffici unici di collegamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
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