Art. 37
Utilizzo delle informazioni e protezione del segreto professionale e commerciale
In vigore dal 22 ott 2009
Utilizzo delle informazioni e protezione del segreto professionale e commerciale
1. Lo Stato membro richiedente utilizza le informazioni comunicate in conformità del presente titolo esclusivamente ai fini dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 e sempre in conformità della direttiva 95/46/CE. L’utilizzo di tali informazioni per altri fini è subordinato alla preventiva autorizzazione scritta dello Stato membro che le ha trasmesse ed è soggetto alle restrizioni imposte dallo Stato membro interpellato riguardo alla divulgazione delle informazioni in conformità della direttiva 95/46/CE. L’utilizzo di informazioni personali per altri fini deve essere conforme alle condizioni previste dalla direttiva 95/46/CE.
2. Lo Stato membro richiedente tiene conto di eventuali richieste specifiche per quanto riguarda la divulgazione delle informazioni, quali la sicurezza e la privacy delle persone identificate o identificabili attraverso di esse.
3. Tali informazioni beneficiano della stessa protezione accordata a dati analoghi dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve e, qualora sia un’istituzione comunitaria a riceverle, dalle corrispondenti disposizioni applicabili a tale istituzione. Esse possono essere addotte come elementi di prova nell’ambito di procedimenti amministrativi o penali da parte dello Stato membro che le riceve, conformemente alla sua legislazione nazionale.
4. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma alle persone impiegate presso autorità pubbliche nazionali o presso la Commissione sono soggette all’obbligo di riservatezza e al segreto professionale se la loro divulgazione rischia di pregiudicare
a)
la tutela della privacy e dell’integrità dell’individuo, in particolare in conformità della legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali;
b)
gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale;
c)
i procedimenti giurisdizionali e la consulenza legale; oppure
d)
la finalità di ispezioni o di indagini.
5. Il paragrafo 4 non si applica se la divulgazione delle informazioni è necessaria per porre fine ad attività di pesca INN o ad infrazioni gravi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e l’autorità che ha trasmesso le informazioni ne autorizza la divulgazione.
Storico versioni
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