Art. 36
Protezione dei dati personali
In vigore dal 22 ott 2009
Protezione dei dati personali
1. Il presente regolamento lascia inalterato e non incide in alcun modo sul livello di tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali nell’ambito del diritto comunitario e di quello nazionale e in particolare non modifica né gli obblighi degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, né gli obblighi delle istituzioni e degli organismi comunitari in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 nell’adempimento delle loro funzioni. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto di tutte le disposizioni applicabili previste dal regolamento (CE) n. 45/2001 e dalla direttiva 95/46/CE.
2. I diritti delle persone con riguardo ai dati di registrazione trattati nei sistemi nazionali sono esercitati in conformità della normativa dello Stato membro presso il quale sono conservati i loro dati personali, e segnatamente delle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE e, con riguardo ai dati di registrazione trattati nei sistemi comunitari, in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
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