Art. 34

Modulo per la trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati

In vigore dal 22 ott 2009
Modulo per la trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati 1.   Il modulo per la trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, figura nell’allegato XA del presente regolamento. 2.   Le istruzioni per la compilazione del modulo di cui al paragrafo 1 sono riportate nell’allegato XB del presente regolamento.
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