Art. 34
Modulo per la trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati
In vigore dal 22 ott 2009
Modulo per la trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati
1. Il modulo per la trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, figura nell’allegato XA del presente regolamento.
2. Le istruzioni per la compilazione del modulo di cui al paragrafo 1 sono riportate nell’allegato XB del presente regolamento.
Storico versioni
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