Art. 33
Cooperazione amministrativa con i paesi terzi in relazione ai certificati di cattura
In vigore dal 22 ott 2009
Cooperazione amministrativa con i paesi terzi in relazione ai certificati di cattura
1. Nell’allegato IX del presente regolamento figurano le disposizioni amministrative in base alle quali il certificato di cattura è redatto, convalidato o presentato per via elettronica ovvero sostituito da sistemi elettronici di tracciabilità che consentano alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo, stabilite nell’ambito della cooperazione amministrativa prevista all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
2. Entro 15 giorni lavorativi dall’adozione di una nuova disposizione amministrativa riguardante l’attuazione delle disposizioni in materia di certificazione delle catture del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione ne informa le autorità competenti degli Stati membri, pubblica quanto prima possibile l’informazione sul proprio sito Internet e aggiorna l’allegato IX del presente regolamento.
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