Art. 20

Verifiche

In vigore dal 22 ott 2009
Verifiche 1.   Quando il titolare di un certificato APEO informa l’autorità competente dello Stato membro dell’arrivo di prodotti della pesca, tale autorità, prima dell’arrivo della partita nello Stato membro medesimo, può comunicare all’operatore economico riconosciuto che la partita è stata selezionata per un’ulteriore verifica a seguito di un’analisi dei rischi in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 1005/2008. Tale comunicazione può avvenire soltanto se non compromette la verifica da effettuare. 2.   Il titolare di un certificato APEO sarà sottoposto a controlli fisici e documentali minori rispetto ad altri importatori, salvo decisione diversa adottata dall’autorità competente dello Stato membro al fine di tener conto di un rischio specifico o degli obblighi di controllo previsti da altri atti normativi comunitari. 3.   Se, a seguito dell’analisi dei rischi, l’autorità competente dello Stato membro decide di sottoporre ad esame complementare una partita accompagnata da un certificato di cattura presentato da un operatore economico riconosciuto, le necessarie verifiche sono effettuate in via prioritaria. Su richiesta dell’operatore economico riconosciuto e previo accordo dell’autorità competente dello Stato membro, le verifiche possono essere effettuate in un luogo diverso dalla sede di detta autorità.
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Verifiche (Art. 20 Regolamento (UE) 2009/1010) — Testo vigente | Portale Normativo