Art. 17
Consultazione di altri Stati membri
In vigore dal 22 ott 2009
Consultazione di altri Stati membri
1. L’autorità emittente consulta le autorità competenti di altri Stati membri se l’esame della conformità a uno o più dei criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13 non può essere effettuato a causa della mancanza di informazioni o dell’impossibilità di verificarle. Le autorità nazionali consultate rispondono entro 60 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è notificata la domanda dell’autorità dello Stato membro emittente.
2. Se le autorità competenti consultate non reagiscono entro il termine di 60 giorni di calendario previsto al paragrafo 1, l’autorità emittente può presumere che il richiedente soddisfi i criteri oggetto della consultazione.
Storico versioni
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