Art. 16
Esame della domanda
In vigore dal 22 ott 2009
Esame della domanda
1. L’autorità dello Stato membro emittente esamina la domanda per valutare l’osservanza dei criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13. Tale esame e le relative conclusioni sono oggetto di una relazione circostanziata dell’autorità competente dello Stato membro.
2. Se il richiedente è titolare di un «certificato AEO — Sicurezza» o di un «certificato AEO — Semplificazioni doganali/sicurezza», di cui all’articolo 14 bis delle disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario, non è necessario esaminare i criteri stabiliti all’.
3. Nel caso in cui un operatore abbia precedentemente ottenuto la qualifica di operatore economico riconosciuto in un altro Stato membro, l’autorità emittente valuta se sono soddisfatti i seguenti criteri:
a)
i criteri stabiliti agli ;
b)
facoltativamente, i criteri stabiliti agli .
4. L’autorità emittente può accettare le conclusioni formulate da un esperto nei pertinenti settori di cui agli con riferimento ai criteri previsti agli stessi articoli. Detto esperto non deve avere alcun collegamento con il richiedente.
Storico versioni
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