Art. 12

Gestione dei dati registrati

In vigore dal 22 ott 2009
Gestione dei dati registrati Il sistema di gestione dei certificati di cattura e, ove del caso, dei dati sulla trasformazione di cui all’, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008 è considerato soddisfacente se garantisce: a) il trattamento dei certificati di cattura connessi agli scambi di prodotti della pesca; b) l’archiviazione dei documenti e dei dati del richiedente; e c) la protezione contro la perdita dei dati.
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