Art. 11
Osservanza dei requisiti
In vigore dal 22 ott 2009
Osservanza dei requisiti
1. L’osservanza dei requisiti delle misure di conservazione e di gestione di cui all’, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 è considerata adeguata se, nel triennio precedente la presentazione della domanda, il richiedente:
a)
non ha commesso infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca;
b)
non ha commesso infrazioni reiterate alle norme della politica comune della pesca;
c)
non ha partecipato, direttamente o indirettamente, o coadiuvato le attività di navi o di operatori che praticano la pesca INN o su cui sono in corso accertamenti al riguardo; e
d)
non ha partecipato, direttamente o indirettamente, o coadiuvato le attività di navi che figurano negli elenchi delle navi INN adottati da un’ORGP.
2. In deroga al paragrafo 1, l’osservanza dei requisiti delle misure di conservazione e di gestione può essere considerata adeguata se l’autorità competente dello Stato membro ritiene che l’infrazione commessa dal richiedente:
a)
non sia grave; e
b)
abbia scarsa rilevanza quantitativa rispetto al numero o all’entità delle operazioni di importazione realizzate dal richiedente.
Storico versioni
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