Art. 11

Osservanza dei requisiti

In vigore dal 22 ott 2009
Osservanza dei requisiti 1.   L’osservanza dei requisiti delle misure di conservazione e di gestione di cui all’, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 è considerata adeguata se, nel triennio precedente la presentazione della domanda, il richiedente: a) non ha commesso infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca; b) non ha commesso infrazioni reiterate alle norme della politica comune della pesca; c) non ha partecipato, direttamente o indirettamente, o coadiuvato le attività di navi o di operatori che praticano la pesca INN o su cui sono in corso accertamenti al riguardo; e d) non ha partecipato, direttamente o indirettamente, o coadiuvato le attività di navi che figurano negli elenchi delle navi INN adottati da un’ORGP. 2.   In deroga al paragrafo 1, l’osservanza dei requisiti delle misure di conservazione e di gestione può essere considerata adeguata se l’autorità competente dello Stato membro ritiene che l’infrazione commessa dal richiedente: a) non sia grave; e b) abbia scarsa rilevanza quantitativa rispetto al numero o all’entità delle operazioni di importazione realizzate dal richiedente.
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Osservanza dei requisiti (Art. 11 Regolamento (UE) 2009/1010) — Testo vigente | Portale Normativo