Art. 10

Importazioni sufficienti

In vigore dal 22 ott 2009
Importazioni sufficienti 1.   Il numero e il volume di operazioni di importazione sufficiente di cui all’, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008 deve essere conseguito nello Stato membro di stabilimento. 2.   Ciascuno Stato membro fissa una soglia minima per il numero e il volume di operazioni di importazione e la comunica alla Commissione.
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