Art. 9
Disposizioni generali
In vigore dal 22 ott 2009
Disposizioni generali
Agli operatori economici che ne facciano richiesta può essere rilasciato un certificato di operatore economico riconosciuto (di seguito «certificato APEO») ai fini dell’ del regolamento (CE) n. 1005/2008 unicamente se:
a)
sono in possesso di un certificato di operatore economico autorizzato (di seguito «certificato AEO») in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (6) (di seguito «disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario»); e
b)
soddisfano i criteri previsti all’, paragrafo 3, lettere da a) a g), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e specificati agli articoli da 10 a 13 del presente regolamento.
Storico versioni
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