Art. 7
Sistemi di documentazione delle catture riconosciuti adottati dalle ORGP
In vigore dal 22 ott 2009
Sistemi di documentazione delle catture riconosciuti adottati dalle ORGP
1. I sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca elencati nell’allegato V, parte I, del presente regolamento sono riconosciuti ai fini dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 in quanto conformi ai requisiti di detto regolamento senza condizioni supplementari.
2. I sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca elencati nell’allegato V, parte II, del presente regolamento sono riconosciuti ai fini dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 in quanto conformi ai requisiti di detto regolamento subordinatamente a condizioni supplementari.
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